
A favore dei meno abbienti, lo Studio Legale Vietri offre anche assistenza in gratuito patrocinio.
Ciò significa che, sussistendone i requisiti, potrai avvalerti dell’assistenza legale dello Studio Vietri per promuovere una causa o per resistere in giudizio, ponendo le relative spese a carico dello Stato.
Scarica qui i moduli per la richiesta di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
Per quali procedure può essere fatta la richiesta:
La tutela legale con l’ausilio del Patrocinio a spese dello stato può essere richiesta nell’ambito di qualsiasi processo civile, comprese le procedure di volontaria giurisdizione come, ad es., le separazioni consensuali e i divorzi congiunti.
L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo che la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti), né per la trattazione delle controversie in via stragiudiziale.
Requisiti reddituali per l’ammissione:
Al fine di poter ottenere il beneficio, occorre che il reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non sia superiore ad € 11.493,82 (importo aggiornato al mese di febbraio 2019).
Il reddito da prendere in considerazione è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso quello dell’istante.
Si tiene, invece, conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi (come ad es. per le separazioni e divorzi).
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino extracomunitario deve corredare l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare dello Stato di appartenenza, che attesti la veridicità di quanto dichiarato in relazione a detti redditi.


Chi può richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
- i cittadini italiani
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
- gli apolidi residenti in Italia
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
Dove si presenta la domanda
La domanda di ammissione si presenta presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente rispetto al:
- luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
Come si presenta la domanda
Per quanto concerne il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dal primo dicembre 2017, la domanda può essere presentata esclusivamente on-line, per tramite dell’Avvocato, al quale andrà quindi consegnata tutta la documentazione necessaria allo scopo.
Per gli altri Consigli dell’Ordine Avvocati, le modalità potrebbero essere differenti; la domanda potrebbe essere inoltrata anche personalmente dall’interessato mediante raccomandata a/r, oppure depositata direttamente presso il competente ufficio o presentata direttamente on-line attraverso il sito del Consiglio dell’Ordine interessato.
Documentazione necessaria:
- Una copia dell’istanza di ammissione al patrocinio
- Una copia di un documento di identità in corso di validità (se il richiedente non è cittadino della Comunità Europea dovrà allegare anche il censimento della Questura)
- Una copia del codice fiscale o della tessera sanitaria
- Una copia del CUD o del Mod. 730 o certificato di pensione (la dichiarazione sostitutiva unica ISEE non può essere presa in considerazione ai fini del reddito)
- Una copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari
- Per il divorzio: una copia uso studio dell’omologa della sentenza di separazione
- Per impugnazione, opposizione, reclamo e simili: una copia uso studio del provvedimento da impugnare
Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione
Una volta ottenuto il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato potrai essere assistito giudizialmente dallo studio legale Vietri senza dover sostenere alcuna spesa
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Per maggiori dettagli si rinvia al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Per ulteriori informazioni per la richiesta di Gratuito Patrocinio presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Roma, si può contattare il n. 06.684741 (tasto 6 del menù)